ART. 37. (Esodo e prepensionamento) Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti benefici: a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1.560 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del beneficio previsto dalla presente lettera; l'anzianita' contributiva non puo' comunque risultare superiore a quaranta anni; b) per i giornalisti professionisti: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati almeno quindici anni di anzianita' contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1 gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1953, n. 10, e successive modificazioni; c) corresponsione, nei casi previsti dalle lettere a) e b), di una indennita' pari all'indennita' di anzianita' maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nell'azienda, fino ad un massimo di dieci anni; d) concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dagli articoli 30 e 32 per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6, fino ad un importo pari a quello complessivo della indennita' corrisposta ai sensi della lettera c), allo scopo di consentire al lavoratore di rilevare e costituire una azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore. I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI abbia accertato la sussistenza delle condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e che abbiano maturato i necessari requisiti di anzianita' contributiva sono ammessi a godere, a domanda, dei benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente comma. I benefici previsti dalle lettere a) e b) non sono cumulabili con quelli previsti dalla lettera d), nonche' con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione. La cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati a mese. I contributi versati dalla cassa per l'integrazione dei guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari. Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilita' relativa agli interventi straordinari. Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, e' dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.