ART. 37. 
                     (Esodo e prepensionamento) 
 
  Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli  e'  data  facolta'  di
optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento  di  cui
all'articolo 35 ovvero, nel  periodo  di  godimento  del  trattamento
medesimo, entro sessanta giorni  dal  maturare  delle  condizioni  di
anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti benefici: 
    a) per i lavoratori  poligrafici:  trattamento  di  pensione  per
coloro  che  possano  far   valere   nella   assicurazione   generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i  superstiti  almeno
360 contributi mensili ovvero 1.560 contributi  settimanali  di  cui,
rispettivamente,  alle  tabelle  A  e  B  allegate  al  decreto   del
Presidente della Repubblica  27  aprile  1968,  n.  488,  sulla  base
dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo  pari  a  cinque
anni; i periodi di sospensione per i quali e' ammesso il  trattamento
di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio per il
conseguimento  del  beneficio  previsto   dalla   presente   lettera;
l'anzianita' contributiva non puo'  comunque  risultare  superiore  a
quaranta anni; 
    b) per  i  giornalisti  professionisti:  anticipata  liquidazione
della pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di eta',  nei
casi in cui siano stati maturati almeno quindici anni  di  anzianita'
contributiva, con integrazione  a  carico  dell'INPGI  del  requisito
contributivo  previsto  dal  secondo  comma   dell'articolo   4   del
regolamento  approvato  con  decreto  ministeriale  1  gennaio  1953,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  14  gennaio  1953,  n.  10,  e
successive modificazioni; 
    c) corresponsione, nei casi previsti dalle lettere a)  e  b),  di
una indennita' pari all'indennita' di  anzianita'  maturata  per  gli
anni di servizio effettivamente prestati  nell'azienda,  fino  ad  un
massimo di dieci anni; 
    d) concessione di un credito agevolato alle  condizioni  previste
dagli articoli 30 e 32  per  le  cooperative  giornalistiche  di  cui
all'articolo 6, fino ad un importo pari a  quello  complessivo  della
indennita' corrisposta ai sensi  della  lettera  c),  allo  scopo  di
consentire  al  lavoratore  di  rilevare  e  costituire  una  azienda
artigiana  nel  settore  grafico,  ovvero   effettuare   il   proprio
conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore. 
  I lavoratori dipendenti da aziende  per  le  quali  il  CIPI  abbia
accertato la sussistenza delle condizioni  di  cui  al  quinto  comma
dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n.  675,  e  che  abbiano
maturato  i  necessari  requisiti  di  anzianita'  contributiva  sono
ammessi a godere, a domanda, dei benefici previsti dalle lettere  a),
b) e c) del precedente comma. 
  I benefici previsti dalle lettere a) e b) non sono  cumulabili  con
quelli previsti dalla lettera d), nonche' con le prestazioni a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione. 
  La   cassa   per   l'integrazione   dei   guadagni   degli   operai
dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari
all'importo risultante dall'applicazione  dell'aliquota  contributiva
in vigore, per la gestione  medesima,  sull'importo  che  si  ottiene
moltiplicando per i mesi di  anticipazione  della  pensione  l'ultima
retribuzione percepita da ogni lavoratore  interessato  rapportati  a
mese.  I  contributi  versati  dalla  cassa  per  l'integrazione  dei
guadagni vengono iscritti per due terzi nella  contabilita'  separata
relativa agli interventi straordinari e per  il  rimanente  terzo  in
quella relativa agli interventi ordinari. 
  Il contributo addizionale a carico  dei  datori  di  lavoro  ed  il
concorso  dello  Stato,  previsti  dall'articolo  12  della  legge  5
novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla cassa  per  l'integrazione
dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilita'  relativa
agli interventi straordinari. 
  Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, e' dovuto  a
decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  Agli effetti del cumulo del  trattamento  di  pensione  di  cui  al
presente articolo con la retribuzione si applicano le norme  relative
alla pensione di anzianita' di cui all'articolo  22  della  legge  30
aprile 1969, n. 153. 
  Il trattamento di pensione di  cui  al  presente  articolo  non  e'
compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro  la
disoccupazione.