ART. 38. 
                               (INPGI) 
 
  L'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei   giornalisti   italiani
"Giovanni Amendola" (INPGI), che, a norma  della  legge  20  dicembre
1951, n. 1564, gestisce in  regime  di  sostitutivita'  le  forme  di
previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti,
provvede a corrispondere ai propri iscritti: 
    a)  il  trattamento  straordinario  di   integrazione   salariale
previsto dall'articolo 35; 
    b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37. 
  Gli oneri derivanti dalle suddette prestazioni sono a totale carico
dell'Istituto. 
  Resta  confermato  all'INPGI  il   compito   di   provvedere   alla
corresponsione ai giornalisti professionisti del trattamento speciale
di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre  1968,
n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, con finanziamento
a totale carico del Fondo di garanzia per l'assicurazione  contro  la
disoccupazione costituito presso  l'Istituto  medesimo  a  norma  dei
decreti ministeriali 24 novembre 1965 e 3 maggio 1977. 
  Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere  coordinate
con  le  norme  che  regolano  il  regime  delle  prestazioni  e  dei
contributi  delle  forme  di  previdenza  sociale  obbligatoria,  sia
generali che sostitutive.