ART. 38. (INPGI) L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), che, a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti, provvede a corrispondere ai propri iscritti: a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35; b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37. Gli oneri derivanti dalle suddette prestazioni sono a totale carico dell'Istituto. Resta confermato all'INPGI il compito di provvedere alla corresponsione ai giornalisti professionisti del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, con finanziamento a totale carico del Fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione costituito presso l'Istituto medesimo a norma dei decreti ministeriali 24 novembre 1965 e 3 maggio 1977. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.