ART. 4. 
              (Concentrazioni nella stampa quotidiana) 
 
  Gli atti di cessione di testate nonche' di trasferimento  fra  vivi
di azioni; partecipazioni o quote di proprieta' di  aziende  editrici
di giornali quotidiani e i contratti  di  affitto  o  affidamento  in
gestione delle testate sono nulli ove per effetto del trasferimento o
dei contratti di affitto o affidamento  in  gestione  l'avente  causa
venga ad assumere una posizione dominante nel mercato editoriale. 
  Si considera dominante la posizione di una impresa allorquando, per
effetto di un trasferimento di  azioni,  partecipazioni  o  quote  di
proprieta', di cessione, di affitto  o  di  affidamento  in  gestione
della testata, i giornali  quotidiani  editi  dalla  medesima,  o  da
imprese controllate o che la controllano o ad essa collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, abbiano tirato  nel  precedente
anno solare oltre il venti per  cento  delle  copie  complessivamente
tirate dai giornali quotidiani in Italia. 
  Si considera altresi' dominante, ai sensi e  per  gli  effetti  del
presente articolo, la posizione dell'impresa che viene in possesso  o
che si trova a controllare, per effetto di trasferimento  di  azioni,
partecipazioni o quote di proprieta', ovvero di affitto o affidamento
in gestione della testata, un numero di testate: 
    a) superiore al cinquanta per cento  di  quelle  edite  nell'anno
solare precedente e aventi luogo  di  pubblicazione,  determinato  ai
sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito
di una stessa regione e sempre che vi sia piu' di una testata; 
    b) che  abbiano  tirato  nell'anno  solare  precedente  oltre  il
cinquanta per cento delle copie complessivamente tirate dai  giornali
quotidiani  aventi  luogo  di  pubblicazione  nella   medesima   area
interregionale. Ai fini del presente  comma  si  intendono  per  aree
interregionali quella del nord-ovest,  comprendente  Piemonte,  Valle
d'Aosta, Lombardia  e  Liguria;  quella  del  nord-est,  comprendente
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; 
quella del centro, comprendente  Toscana,  Marche,  Umbria,  Lazio  e
Abruzzi; quella del sud, comprendente le rimanenti regioni. 
  L'impresa editrice che, per espansione delle vendite  o  per  nuove
iniziative, giunge a controllare quotidiani  la  cui  tiratura  annua
supera un terzo delle  copie  complessivamente  tirate  dai  giornali
quotidiani in Italia perde per l'anno solare successivo a  quello  in
cui abbia superato tale limite, il diritto a tutte le  provvidenze  e
agevolazioni di cui al titolo II della presente legge. 
  Il  Garante  di  cui  all'articolo  8,  quando  riscontra  che   si
verificano le condizioni di  cui  al  primo  comma,  deve  presentare
domanda al tribunale competente, ai fini dell'eventuale dichiarazione
di nullita' degli atti di cui al medesimo primo comma. 
  L'azione di  nullita'  di  cui  al  comma  precedente  puo'  essere
altresi' proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica. 
  Su  richiesta  motivata  del  Garante  il  tribunale  adotta  entro
quindici giorni i provvedimenti di urgenza che appaiono,  secondo  le
circostanze, piu' idonei ad assicurare in via provvisoria gli effetti
della eventuale dichiarazione di nullita'. 
  E' competente il tribunale del  luogo  presso  il  quale  e'  stata
registrata la testata ceduta  o  della  quale  si  sia  acquisito  il
controllo. In caso di piu' giornali e' competente  il  tribunale  del
luogo ove e' registrato il giornale con la piu' alta tiratura. 
  La suddetta competenza  territoriale  e'  inderogabile.  I  giudizi
relativi allo stesso oggetto debbono  essere  riuniti.  Il  tribunale
dispone la pubblicazione, nelle forme di cui  all'articolo  2,  della
avvenuta proposizione dell'azione di cui al quinto comma del presente
articolo.