ART. 4. (Concentrazioni nella stampa quotidiana) Gli atti di cessione di testate nonche' di trasferimento fra vivi di azioni; partecipazioni o quote di proprieta' di aziende editrici di giornali quotidiani e i contratti di affitto o affidamento in gestione delle testate sono nulli ove per effetto del trasferimento o dei contratti di affitto o affidamento in gestione l'avente causa venga ad assumere una posizione dominante nel mercato editoriale. Si considera dominante la posizione di una impresa allorquando, per effetto di un trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprieta', di cessione, di affitto o di affidamento in gestione della testata, i giornali quotidiani editi dalla medesima, o da imprese controllate o che la controllano o ad essa collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, abbiano tirato nel precedente anno solare oltre il venti per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia. Si considera altresi' dominante, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la posizione dell'impresa che viene in possesso o che si trova a controllare, per effetto di trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprieta', ovvero di affitto o affidamento in gestione della testata, un numero di testate: a) superiore al cinquanta per cento di quelle edite nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia piu' di una testata; b) che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il cinquanta per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini del presente comma si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi; quella del sud, comprendente le rimanenti regioni. L'impresa editrice che, per espansione delle vendite o per nuove iniziative, giunge a controllare quotidiani la cui tiratura annua supera un terzo delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia perde per l'anno solare successivo a quello in cui abbia superato tale limite, il diritto a tutte le provvidenze e agevolazioni di cui al titolo II della presente legge. Il Garante di cui all'articolo 8, quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al primo comma, deve presentare domanda al tribunale competente, ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullita' degli atti di cui al medesimo primo comma. L'azione di nullita' di cui al comma precedente puo' essere altresi' proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica. Su richiesta motivata del Garante il tribunale adotta entro quindici giorni i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare in via provvisoria gli effetti della eventuale dichiarazione di nullita'. E' competente il tribunale del luogo presso il quale e' stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo. In caso di piu' giornali e' competente il tribunale del luogo ove e' registrato il giornale con la piu' alta tiratura. La suddetta competenza territoriale e' inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il tribunale dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all'articolo 2, della avvenuta proposizione dell'azione di cui al quinto comma del presente articolo.