ART. 42.
                       (Diritto di rettifica)

  L'articolo   8   della  legge  8  febbraio  1948,  n.  47,  recante
disposizioni sulla stampa, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  8. - (Risposte e rettifiche). - Il direttore o, comunque, il
responsabile e' tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o
nel  periodico  o  nell'agenzia  di  stampa  le  dichiarazioni  o  le
rettifiche  dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai
quali  siano  stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi
ritenuti  lesivi della loro dignita' o contrari a verita', purche' le
dichiarazioni  o  le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di
incriminazione penale.
  Per  i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma
precedente  sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui e'
avvenuta  la  richiesta,  in testa di pagina e collocate nella stessa
pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
  Per  i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate,
non  oltre  il  secondo  numero  successivo  alla settimana in cui e'
pervenuta  la  richiesta,  nella  stessa  pagina  che ha riportato la
notizia cui si riferisce.
  Le  rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto
che   le  ha  determinate  e  devono  essere  pubblicate  nella  loro
interezza,  purche' contenute entro il limite di trenta righe, con le
medesime  caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce
direttamente alle affermazioni contestate.
  Qualora,  trascorso  il termine di cui al secondo e terzo comma, la
rettifica  o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in
violazione  di  quanto  disposto  dal  secondo, terzo e quarto comma,
l'autore  della  richiesta  di  rettifica, se non intende procedere a
norma del decimo comma dell'articolo 21, puo' chiedere al pretore, ai
sensi  dell'articolo  700  del  codice  di  procedura civile, che sia
ordinata la pubblicazione.
  La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente
articolo  e'  punita  con la multa da tre milioni a cinque milioni di
lire.
  La  sentenza  di  condanna  deve essere pubblicata per estratto nel
quotidiano  o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso,
ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata".