ART. 43.
                         (Norme processuali)

  Dopo  il quarto comma dell'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, sono aggiunti i seguenti:
  "La  competenza  per  i  giudizi  conseguenti alle violazioni delle
norme  in  tema  di  rettifica,  di cui all'articolo 8 della presente
legge, appartiene al pretore.
  Al giudizio si procede con il rito direttissimo.
  E' fatto obbligo:
    a)  al  pretore  di  depositare  in  ogni  caso la sentenza entro
sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
    b)  al  giudice  di  appello  di  depositare  la  sentenza  entro
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
dei motivi di appello;
    c)  alla  Corte  di  cassazione  di  depositare la sentenza entro
sessanta  giorni  dalla scadenza del termine per la presentazione dei
motivi del ricorso.
  I  processi  di  cui  al  presente articolo sono trattati anche nel
periodo    feriale   previsto   dall'articolo   91   dell'ordinamento
giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
  La  colpevole  inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma
costituisce infrazione disciplinare.
  In  ogni  caso,  il  richiedente  la  rettifica  puo' rivolgersi al
pretore  affinche',  in  via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli
232  e  219  del  codice  di procedura penale, ordini al direttore la
immediata  pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche
o dichiarazioni".