ART. 46. (Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale) L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' autorizzato a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al precedente articolo, contributi per l'importo di 1.000 milioni di lire per ciascuna delle annate 1978, 1979 e 1980 alle pubblicazioni periodiche riconosciute di elevato valore culturale, secondo i criteri e le procedure seguiti per analoghe erogazioni effettuate in applicazione della legge 6 giugno 1975, n. 172.