ART. 46.
(Contributi alle pubblicazioni    periodiche    di   elevato   valore
                             culturale)

  L'Ente  nazionale  per la cellulosa e per la carta e' autorizzato a
corrispondere,  con  i  fondi  tratti dai contributi ad esso dovuti a
norma  della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni,
integrati  con  il  contributo  straordinario  dello  Stato di cui al
precedente  articolo,  contributi  per  l'importo di 1.000 milioni di
lire  per  ciascuna delle annate 1978, 1979 e 1980 alle pubblicazioni
periodiche  riconosciute  di  elevato  valore  culturale,  secondo  i
criteri  e le procedure seguiti per analoghe erogazioni effettuate in
applicazione della legge 6 giugno 1975, n. 172.