ART. 48.
  (Riorganizzazione delle imprese editrici di giornali quotidiani)

  Le  imprese  editrici  di  giornali quotidiani organizzate in forme
diverse  da  quelle  indicate  ai  primi cinque commi dell'articolo 1
devono  adeguarsi  alle  disposizioni  di  cui  ai commi medesimi nel
termine  massimo  di  due  anni dall'entrata in vigore della presente
legge.  Fino  a  quando  la trasformazione non venga effettuata, sono
sospese  tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore
dell'impresa.  Qualora la trasformazione venga effettuata nel termine
di  cui  sopra  l'impresa  viene  ammessa  alle provvidenze a partire
dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorsi i due anni, su
istanza   del  Garante  o  del  pubblico  ministero  o  di  qualsiasi
cittadino,   il   tribunale  competente  per  territorio  revoca  gli
amministratori della societa' e nomina un amministratore giudiziario,
come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede
alla   convocazione   dell'assemblea   al   fine  di  procedere  alle
modificazioni  statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui
ai  citati primi cinque commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i
nuovi organi sociali.