ART. 48. (Riorganizzazione delle imprese editrici di giornali quotidiani) Le imprese editrici di giornali quotidiani organizzate in forme diverse da quelle indicate ai primi cinque commi dell'articolo 1 devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando la trasformazione non venga effettuata, sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore dell'impresa. Qualora la trasformazione venga effettuata nel termine di cui sopra l'impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorsi i due anni, su istanza del Garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della societa' e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai citati primi cinque commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali.