ART. 51. (Mutui agevolati) Sono trasferite al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 le somme che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e all'articolo 2 della legge 1 agosto 1978, n. 428.