ART. 51.
                          (Mutui agevolati)

  Sono  trasferite al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 le
somme  che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
ancora  disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo
5  della  legge 6 giugno 1975, n. 172, e all'articolo 2 della legge 1
agosto 1978, n. 428.