ART. 52.
               (Cooperative nel settore giornalistico)

  Ai   fini   della  presente  legge  si  intendono  per  cooperative
giornalistiche  anche  quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano
gia'  costituite tra giornalisti e poligrafici nonche' le cooperative
femminili  aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento   cooperativo   anche  se  costituite  da  non  giornalisti
professionisti,  editrici  di giornali regolarmente registrati presso
la cancelleria del tribunale entro la stessa data.