ART. 54. 
                    (Disposizioni di attuazione) 
 
  Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei  termini  stabiliti
dai  regolamenti  delle  due  Camere,  dalle  competenti  commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica,
sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed e'
istituita una commissione tecnica consultiva,  rappresentativa  delle
categorie operanti nel settore della stampa  e  dell'editoria.  Detta
commissione  esprime  pareri  sull'accertamento  delle  tirature  dei
giornali quotidiani e sull'accertamento dei requisiti  di  ammissione
alle provvidenze disposte dagli articoli 24 e 27. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Selva di Val Gardena, addi' 5 agosto 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                            SPADOLINI 
 
                                                            Visto, il 
Guardasigilli: DARIDA