ART. 6.
                    (Cooperative giornalistiche)

  Ai  fini  della  presente  legge, per cooperative giornalistiche si
intendono  le societa' cooperative composte di giornalisti costituite
ai  sensi  degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte
nel   registro   prefettizio  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni,
dalla  legge  2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'articolo 6 della
legge 17 febbraio 1971, n. 127.
  Ai  fini della presente legge si intendono altresi' per cooperative
giornalistiche  i  consorzi costituiti, ai sensi dell'articolo 27 del
predetto  decreto  legislativo  14 dicembre 1947, n. 1577, modificato
dall'articolo  5  della  predetta legge 17 febbraio 1971, n. 127, tra
una  societa'  cooperativa  composta  da  giornalisti  e una societa'
cooperativa  composta  da  lavoratori del settore non giornalisti che
intendono partecipare alla gestione dell'impresa.
  Gli  statuti  debbono  contenere espressamente le clausole indicate
nell'articolo  26  del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947,
n.   1577,   e  successive  modificazioni,  e  possono  prevedere  la
partecipazione  di altri lavoratori del settore, nonche' limiti delle
quote  sociali  in  misura  maggiore di quella prevista dalle vigenti
disposizioni.
  Ai  fini  della  presente  legge,  le  cooperative devono associare
almeno  il  cinquanta  per  cento  dei dipendenti aventi contratto di
lavoro  con  la  cooperativa medesima o, nel caso di cui all'articolo
precedente, con l'impresa cessata.
  Gli  statuti  debbono consentire la partecipazione, alle rispettive
cooperative,  degli  altri  dipendenti  dell'impresa  che ne facciano
richiesta.
  Tutte  le  designazioni  di  organi  collegiali  delle  cooperative
avvengono  per  voto  personale,  uguale  e segreto e limitato ad una
parte degli eligendi.
  Per  l'adozione  delle  decisioni di cui all'articolo precedente, i
rappresentanti  sindacali  aziendali  ovvero un terzo dei giornalisti
convocano  l'assemblea  dei  giornalisti  stessi nelle forme e con le
modalita'  fissate  dalle  disposizioni  di attuazione della presente
legge.
  L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per
appello  nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la
decisione  e'  favorevole  all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto
limitato,  uguale  e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano
tutte le attivita' necessarie per la costituzione della cooperativa e
per l'acquisto della testata.
  Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della
testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai
loro  rappresentanti  sindacali  aziendali  ovvero  da  un  terzo dei
dipendenti   stessi   per   deliberare,  con  appello  nominale  e  a
maggioranza  assoluta  degli  aventi  diritto, la costituzione di una
societa'  cooperativa  per  partecipare  alla  gestione  dell'impresa
giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina,
con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali
curano  tutte  le  attivita'  necessarie  per  la  costituzione della
cooperativa  e  provvedono,  di  intesa  con  i  rappresentanti della
cooperativa  fra  giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui
al secondo comma.