ART. 7.
                       (Bilanci delle imprese)

  Le imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro
il  31 luglio di ogni anno, al servizio dell'editoria, che ne cura il
deposito  presso il registro di cui all'articolo 11, i propri bilanci
redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente della
Repubblica,  su  proposta  del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa   deliberazione   del  Consiglio  stesso,  sentito  il  parere
espresso,  nei  termini  stabiliti  dai regolamenti delle due Camere,
dalle  competenti  commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
  Il  bilancio deve essere redatto, con riferimento alle imprese, per
quanto riguarda lo stato patrimoniale e, con riferimento alle singole
testate  edite,  per  quanto  riguarda  il conto dei profitti e delle
perdite.
  Al  bilancio  devono  essere  annessi  i  dati  statistici  di  cui
all'allegato   A   della   presente   legge,   nonche'  l'indicazione
dell'impresa concessionaria della pubblicita', dell'eventuale importo
del   minimo   garantito   e   di   ogni  altro  provento  di  natura
pubblicitaria,   nonche'  un  elenco  in  cui  siano  nominativamente
indicati  i  finanziatori  ed  i sottoscrittori a qualsiasi titolo di
somme  superiori  a lire un milione nell'anno a favore dell'impresa e
delle testate da essa edite.
  Le   societa'   che   controllano,   ai  sensi  del  settimo  comma
dell'articolo  1,  una o piu' imprese editrici di giornali quotidiani
devono  presentare,  entro  il  31  agosto  di ogni anno, al servizio
dell'editoria  il  bilancio consolidato di gruppo, redatto secondo il
modello stabilito con le modalita' di cui al primo comma.
  I  bilanci  delle  imprese aventi ricavi netti annui delle vendite,
anche  in  abbonamento,  dei  quotidiani  editi, escluso il fatturato
della  pubblicita',  superiori  a  cinque  miliardi di lire devono, a
decorrere  dall'esercizio  dell'anno successivo all'entrata in vigore
della   presente  legge  essere  certificati  da  societa'  aventi  i
requisiti  di  cui  all'articolo  8  del decreto del Presidente della
Repubblica   31  marzo  1975,  n.  136,  all'uopo  autorizzate  dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
  Il disposto del comma precedente si applica in ogni caso ai bilanci
delle  imprese  appartenenti  a gruppi che abbiano ricavi netti annui
complessivi  delle  vendite,  anche  in  abbonamento,  dei quotidiani
editi,  escluso  il  fatturato  della pubblicita', superiori a cinque
miliardi di lire.
  Entro  trenta  giorni  dal  termine  stabilito  per il deposito del
bilancio,  ciascuna  testata  deve pubblicare il conto dei profitti e
delle  perdite  ad  essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale
dell'azienda  editrice, nonche' eventualmente il bilancio consolidato
del gruppo al quale appartiene l'azienda stessa.
  L'editore,    il    legale   rappresentante,   gli   amministratori
dell'impresa  che rifiutano o omettono il deposito e la pubblicazione
del bilancio secondo il modello stabilito ai sensi del primo, terzo e
quarto  comma,  ovvero  non  vi provvedono nei termini indicati, sono
puniti  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
tre a dieci milioni di lire.
  In  caso  di  falsita'  nei  bilanci  si applica la sanzione di cui
all'articolo 2621 del codice civile.