ART. 7. (Bilanci delle imprese) Le imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, al servizio dell'editoria, che ne cura il deposito presso il registro di cui all'articolo 11, i propri bilanci redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il bilancio deve essere redatto, con riferimento alle imprese, per quanto riguarda lo stato patrimoniale e, con riferimento alle singole testate edite, per quanto riguarda il conto dei profitti e delle perdite. Al bilancio devono essere annessi i dati statistici di cui all'allegato A della presente legge, nonche' l'indicazione dell'impresa concessionaria della pubblicita', dell'eventuale importo del minimo garantito e di ogni altro provento di natura pubblicitaria, nonche' un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori ed i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme superiori a lire un milione nell'anno a favore dell'impresa e delle testate da essa edite. Le societa' che controllano, ai sensi del settimo comma dell'articolo 1, una o piu' imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 agosto di ogni anno, al servizio dell'editoria il bilancio consolidato di gruppo, redatto secondo il modello stabilito con le modalita' di cui al primo comma. I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicita', superiori a cinque miliardi di lire devono, a decorrere dall'esercizio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge essere certificati da societa' aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Il disposto del comma precedente si applica in ogni caso ai bilanci delle imprese appartenenti a gruppi che abbiano ricavi netti annui complessivi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicita', superiori a cinque miliardi di lire. Entro trenta giorni dal termine stabilito per il deposito del bilancio, ciascuna testata deve pubblicare il conto dei profitti e delle perdite ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell'azienda editrice, nonche' eventualmente il bilancio consolidato del gruppo al quale appartiene l'azienda stessa. L'editore, il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa che rifiutano o omettono il deposito e la pubblicazione del bilancio secondo il modello stabilito ai sensi del primo, terzo e quarto comma, ovvero non vi provvedono nei termini indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tre a dieci milioni di lire. In caso di falsita' nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.