ART. 8. 
                (Garante dell'attuazione della legge) 
 
  Al fine di consentire la continuita' dell'azione di  vigilanza  del
Parlamento sull'attuazione della  presente  legge,  e'  istituito  un
organo di garanzia. 
  Il Garante dell'attuazione della presente  legge  presenta  per  il
tramite del Governo alle Presidenze della Camera dei deputati  e  del
Senato  della  Repubblica  una  relazione  semestrale   sullo   stato
dell'editoria, alla quale e' allegato un prospetto illustrativo delle
integrazioni e dei contributi erogati ai sensi della  presente  legge
nonche' dei dati di cui al primo comma dell'articolo  12;  riferisce,
sulla materia affidategli,  alle  competenti  commissioni  permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in  qualsiasi
momento  ne  venga  richiesto  secondo   i   rispettivi   regolamenti
parlamentari; esercita le  altre  funzioni  previste  dalla  presente
legge. 
  Il Garante e' scelto, d'intesa fra i Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del  Senato  della  Repubblica,  tra  coloro  che  abbiano
ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero che
ricoprano o abbiano ricoperto la  carica  di  presidente  di  sezione
della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte  dei
conti. 
  Il Garante dura in carica un quinquennio e non puo' esercitare  per
la durata del suo mandato alcuna attivita' professionale  ne'  essere
amministratore di enti  pubblici  e  privati  ne'  ricoprire  cariche
elettive. All'atto dell'accettazione  della  nomina  il  Garante,  se
professore universitario di ruolo, viene collocato in aspettativa; se
magistrato in attivita' di servizio viene collocato fuori ruolo. 
  Al Garante e' assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai
giudici della Corte costituzionale. 
  Alle dipendenze del Garante  e'  posto  un  ufficio  di  segreteria
composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori
ruolo, il cui contingente e' determinato,  su  proposta  del  Garante
medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro. 
  Le spese di funzionamento dell'ufficio del  Garante  sono  poste  a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato  e
iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro. Il rendiconto  della  gestione  finanziaria  e'
soggetto a controllo della Corte dei conti. 
  Le  norme   concernenti   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette  a  disciplinare  la
gestione  delle  spese,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla
contabilita' generale dello Stato, sono  approvate  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio,  su  parere
conforme del Garante stesso. 
  Nei casi in cui lo ritenga opportuno,  il  Garante  puo'  avvalersi
dell'opera di consulenti o di societa' di consulenti.