ART. 8. (Garante dell'attuazione della legge) Al fine di consentire la continuita' dell'azione di vigilanza del Parlamento sull'attuazione della presente legge, e' istituito un organo di garanzia. Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta per il tramite del Governo alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione semestrale sullo stato dell'editoria, alla quale e' allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni e dei contributi erogati ai sensi della presente legge nonche' dei dati di cui al primo comma dell'articolo 12; riferisce, sulla materia affidategli, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto secondo i rispettivi regolamenti parlamentari; esercita le altre funzioni previste dalla presente legge. Il Garante e' scelto, d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti. Il Garante dura in carica un quinquennio e non puo' esercitare per la durata del suo mandato alcuna attivita' professionale ne' essere amministratore di enti pubblici e privati ne' ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se professore universitario di ruolo, viene collocato in aspettativa; se magistrato in attivita' di servizio viene collocato fuori ruolo. Al Garante e' assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente e' determinato, su proposta del Garante medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto a controllo della Corte dei conti. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti o di societa' di consulenti.