(Convenzione-art. 10)
                            ARTICOLO 10. 
 
  1. Oltre alle disposizioni contemplate agli articoli 4, 6, 7  e  8,
le Parti contraenti si impegnano a coordinare i loro  sforzi  per  la
conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e
III e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori. 
  2. Le Parti contraenti provvederanno a sincerarsi che i periodi  di
chiusura  e/o  gli  altri  provvedimenti  regolanti  lo  sfruttamento
adottati in virtu' dell'articolo 7,  paragrafo  3,  lettera  a),  ben
corrispondano alle necessita'  delle  specie  migratrici  specificate
nell'allegato III.