ARTICOLO 10. 1. Oltre alle disposizioni contemplate agli articoli 4, 6, 7 e 8, le Parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori. 2. Le Parti contraenti provvederanno a sincerarsi che i periodi di chiusura e/o gli altri provvedimenti regolanti lo sfruttamento adottati in virtu' dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), ben corrispondano alle necessita' delle specie migratrici specificate nell'allegato III.