(Convenzione-art. 11)
                            ARTICOLO 11. 
 
  1. Nell'applicare le disposizioni  della  presente  Convenzione  le
Parti contraenti si impegnano a: 
    a) collaborare ogni  qualvolta  necessario,  specie  quando  tale
collaborazione consente di dare maggiore efficacia alle  disposizioni
prese in base ad altri articoli della presente Convenzione; 
    b) promuovere e coordinare i lavori di ricerca tenuto conto delle
finalita' della presente Convenzione. 
  2. Ogni Parte contraente si impegna: 
    a) a favorire la reintroduzione di specie  indigene  di  flora  e
fauna selvatiche ove cio'  contribuisca  alla  conservazione  di  una
specie minacciata di estinzione,  purche'  precedentemente,  e  sulla
base  delle  esperienze  attuate  da  altre  Parti  contraenti,   sia
effettuato uno  studio  per  accertare  che  tale  reintroduzione  e'
efficace e accettabile; 
    b) a  controllare  rigorosamente  l'introduzione  di  specie  non
indigene. 
  3. Ogni Parte contraente informera' il  Comitato  permanente  delle
specie rigorosamente protette sul proprio territorio e non menzionate
negli allegati I e II.