ARTICOLO 11. 1. Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione le Parti contraenti si impegnano a: a) collaborare ogni qualvolta necessario, specie quando tale collaborazione consente di dare maggiore efficacia alle disposizioni prese in base ad altri articoli della presente Convenzione; b) promuovere e coordinare i lavori di ricerca tenuto conto delle finalita' della presente Convenzione. 2. Ogni Parte contraente si impegna: a) a favorire la reintroduzione di specie indigene di flora e fauna selvatiche ove cio' contribuisca alla conservazione di una specie minacciata di estinzione, purche' precedentemente, e sulla base delle esperienze attuate da altre Parti contraenti, sia effettuato uno studio per accertare che tale reintroduzione e' efficace e accettabile; b) a controllare rigorosamente l'introduzione di specie non indigene. 3. Ogni Parte contraente informera' il Comitato permanente delle specie rigorosamente protette sul proprio territorio e non menzionate negli allegati I e II.