(Convenzione-art. 16)
                            ARTICOLO 16. 
 
  1. Qualsiasi emendamento agli articoli della presente  Convenzione,
proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei  Ministri,  sara'
comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da  questi
trasmesso  almeno  due  mesi  prima  della  riunione   del   Comitato
permanente  agli  Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa,  ad   ogni
firmatario, ad ogni  Parte  contraente,  ad  ogni  Stato  invitato  a
sottoscrivere  la  presente  Convenzione  in   conformita'   con   le
disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi in
conformita' con le disposizioni dell'articolo 20. 
  2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente  alle  disposizioni
del precedente paragrafo sara' esaminato dal Comitato permanente,  il
quale: 
    a) per gli emendamenti agli articoli da 1 a 12  sottoporra'  alla
accettazione  delle  Parti  contraenti  il  testo  adottato  da   una
maggioranza di tre quarti dei votanti; 
    b) per gli emendamenti agli articoli da 13 a 24 sottoporra'  alla
approvazione del Comitato dei  Ministri  il  testo  adottato  da  una
maggioranza di tre quarti dei votanti. Una volta approvato, il  testo
sara' trasmesso per accettazione alle Parti contraenti. 
  3. Qualsiasi emendamento entrera' in vigore  il  trentesimo  giorno
successivo  alla  notifica   al   Segretario   Generale   della   sua
accettazione da parte delle Parti contraenti. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafi 1, 2a e 3
si  applicheranno  all'adozione  di  nuovi  Allegati  alla   presente
Convenzione.