(Convenzione-art. 2)
                             ARTICOLO 2. 
 
  Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere  o
portare la presenza della  flora  e  della  fauna  selvatiche  ad  un
livello che corrisponda  in  particolare  alle  esigenze  ecologiche,
scientifiche e culturali, tenuto conto delle  esigenze  economiche  e
ricreative nonche' delle necessita'  delle  sottospecie,  varieta'  o
forme minacciate sul piano locale.