(Convenzione-art. 22)
                            ARTICOLO 22. 
 
  1. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma o del deposito  del
suo strumento di ratifica,  accettazione,  approvazione  o  adesione,
formulare una o piu' riserve nei confronti di talune specie  elencate
negli allegati I-III e/o per talune delle  specie  indicate  nella  o
nelle riserve, formulare riserve nei  confronti  di  taluni  mezzi  o
metodi di  caccia  e  di  altre  forme  di  sfruttamento  contemplate
all'allegato IV. Non sono ammesse riserve di carattere generale. 
  2. Qualsiasi Parte  contraente  che  estenda  l'applicazione  della
presente Convenzione ad un territorio specificato nella dichiarazione
prevista all'articolo 21, paragrafo 2, puo',  per  il  territorio  in
oggetto, formulare una o piu' riserve conformemente alle disposizioni
del precedente paragrafo. 
  3. Non e' ammessa nessun'altra riserva. 
  4. Qualsiasi parte contraente che abbia formulato  una  riserva  in
virtu' dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo  puo'  ritirarla  in
blocco o in parte indirizzando una notifica  al  Segretario  Generale
del Consiglio d'Europa. 
  Il  ritiro  diventera'  effettivo  alla  data  di  ricezione  della
notifica da parte del Segretario Generale.