(Convenzione-art. 6)
                             ARTICOLO 6. 
 
  Ogni Parte contraente adottera'  necessarie  e  opportune  leggi  e
regolamenti  onde  provvedere  alla  particolare  salvaguardia  delle
specie  di  fauna  selvatica   enumerate   all'allegato   II.   Sara'
segnatamente vietato per queste specie: 
    a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di  detenzione  e  di
uccisione intenzionale; 
    b) il deterioramento o la distruzione intenzionali  dei  siti  di
riproduzione o di riposo; 
    c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica,  specie  nel
periodo  della  riproduzione,  dell'allevamento  e  dell'ibernazione,
nella misura in cui tali molestie siano  significative  in  relazione
agli scopi della presente Convenzione; 
    d)  la  distruzione  o   la   raccolta   intenzionali   di   uova
dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote; 
    e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi  o
morti, come pure imbalsamati, nonche' di parti o prodotti  facilmente
identificabili  ottenuti  dall'animale,  nella  misura  in   cui   il
provvedimento contribuisce a dare  efficacia  alle  disposizioni  del
presente articolo.