(Convenzione-art. 9)
                             ARTICOLO 9. 
 
  1. Nel caso che non vi siano alternative, e  a  condizione  che  la
deroga non sia dannosa per  la  sopravvivenza  della  popolazione  in
oggetto, ogni parte contraente potra' derogare alle  disposizioni  di
cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, nonche'  al  divieto  del  ricorso  ai
mezzi contemplati all'articolo 8: 
    nell'interesse della protezione della flora e della fauna; 
    per  prevenire  importanti  danni  a  colture,   bestiame,   zone
boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprieta'; 
    nell'interesse della salute e  della  sicurezza  pubblica,  della
sicurezza aerea, o di altri interessi pubblici prioritari; 
    per fini di ricerca e educativi, per  il  ripopolamento,  per  la
reintroduzione e per il necessario allevamento; 
    per consentire, sotto stretto controllo,  su  base  selettiva  ed
entro  limiti  precisati,  la  cattura,   la   detenzione   o   altro
sfruttamento giudizioso di taluni  animali  e  piante  selvatiche  in
pochi esemplari. 
  2. Le parti contraenti  sottoporranno  al  Comitato  permanente  un
rapporto biennale circa le deroghe concesse in virtu' del  precedente
paragrafo. I rapporti dovranno menzionare: 
    le popolazioni facenti oggetto  o  che  hanno  fatto  oggetto  di
deroghe e, ove possibile, il numero di esemplari implicati; 
    i mezzi di uccisione o di cattura autorizzati; 
    le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo  per
le quali tali deroghe sono intervenute; 
    l'autorita' abilitata a dichiarare che tali condizioni sussistono
e abilitata a decidere quali mezzi adottare,  entro  quali  limiti  e
quali persone designare per l'esecuzione; 
    i controlli operati.