Art. 3. 
 
  Le somme da corrispondere alle regioni a statuto  speciale  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art.  35  del
decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 aprile 1981, n. 153, in sostituzione delle quote fisse
di tributi erariali soppressi, sono ridotte per l'anno 1981  di  lire
3.250 milioni per la regione Sardegna; di lire 3.500 milioni  per  la
regione  Valle  d'Aosta;  di  lire  750  milioni   per   la   regione
Trentino-Alto  Adige;  di  lire  21.500  milioni   per   la   regione
Friuli-Venezia Giulia;  di  lire  13.500  milioni  per  la  provincia
autonoma di Trento e di lire 15.000 milioni per la provincia autonoma
di Bolzano. 
  Le somme dovute per l'anno 1981  alla  regione  Sicilia,  ai  sensi
della legge 27 aprile 1978, n.  182,  sono  ridotte  di  lire  25.000
milioni. 
  L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 di cui all'art.  1  della
legge  1°  luglio  1977,  n.  403,  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, e' ridotta,  per  le  quote  di  spettanza  delle  sole
regioni a statuto speciale, di lire 82.500 milioni.