Art. 3. Le somme da corrispondere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, in sostituzione delle quote fisse di tributi erariali soppressi, sono ridotte per l'anno 1981 di lire 3.250 milioni per la regione Sardegna; di lire 3.500 milioni per la regione Valle d'Aosta; di lire 750 milioni per la regione Trentino-Alto Adige; di lire 21.500 milioni per la regione Friuli-Venezia Giulia; di lire 13.500 milioni per la provincia autonoma di Trento e di lire 15.000 milioni per la provincia autonoma di Bolzano. Le somme dovute per l'anno 1981 alla regione Sicilia, ai sensi della legge 27 aprile 1978, n. 182, sono ridotte di lire 25.000 milioni. L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e successive modificazioni e integrazioni, e' ridotta, per le quote di spettanza delle sole regioni a statuto speciale, di lire 82.500 milioni.