Art. 10. 
(Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra  limite  minimo  e
                           limite massimo) 
 
  La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma non inferiore a lire quattromila e non superiore a  lire  venti
milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. 
  Fuori dei casi  espressamente  stabiliti  dalla  legge,  il  limite
massimo  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  non  puo',  per
ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.