Art. 10. (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo) La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non puo', per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.