Art. 100.
(Condizioni  economiche  del reo; valutazione agli effetti della pena
     pecuniaria - Pagamento rateale della multa o della ammenda)

  Dopo l'articolo 133 del codice penale sono inseriti i seguenti:
  "Art.  133-bis.  - (Condizioni economiche del reo; valutazione agli
effetti della pena pecuniaria). - Nella determinazione dell'ammontare
della  multa  o  dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che
dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni
economiche del reo.
  Il  giudice  puo'  aumentare  la  multa o l'ammenda stabilite dalla
legge  sino  al  triplo  o diminuirle sino ad un terzo quando, per le
condizioni  economiche  del  reo,  ritenga  che la misura massima sia
inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa".
  "Art.  133-ter. - (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda). -
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo'
disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che
la  multa  o  l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta.
Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila".
  In  ogni  momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un
unico pagamento".