Art. 101.
(Nuovo testo degli articoli 24, 26,  66,  78,  135  e  136 del codice
                               penale)

  Gli  articoli  24,  26,  66,  78,  135,  136 del codice penale sono
sostituiti dai seguenti:
  "Art.  24.  - (Multa). - La pena della multa consiste nel pagamento
allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, ne' superiore
a dieci milioni.
  Per  i  delitti  determinati  da  motivi  di  lucro,  se  la  legge
stabilisce  soltanto  la  pena  della  reclusione,  il  giudice  puo'
aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni".
  "Art.  26.  -  (Ammenda).  -  La  pena  dell'ammenda  consiste  nel
pagamento  allo  Stato  di una somma non inferiore a lire quattromila
ne' superiore a lire due milioni".
  "Art.  66.  - (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di
piu'  circostanze  aggravanti).  -  Se  concorrono  piu'  circostanze
aggravanti,  la  pena da applicare per effetto degli aumenti non puo'
superare  il  triplo  del massimo stabilito dalla legge per il reato,
salvo  che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso
dell'articolo 63, ne' comunque eccedere:
    1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
    2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
    3)  e,  rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se
si  tratta  della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire
sessanta  milioni  o  dodici  milioni  se  il giudice si avvale della
facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis".
  "Art.  78.  -  (Limiti  degli aumenti delle pene principali). - Nel
caso  di  concorso  di  reati  preveduto dall'articolo 73, la pena da
applicare  a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore al
quintuplo  della  piu'  grave  fra  le pene concorrenti, ne' comunque
eccedere:
    1) trenta anni per la reclusione;
    2) sei anni per l'arresto;
    3)  lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda;
ovvero  lire  centoventicinque  milioni  per  la  multa e venticinque
milioni  per  l'ammenda,  se  il  giudice  si  vale della facolta' di
aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.
    Nel  caso  di  concorso  di  reati preveduto dall'articolo 74, la
durata  delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non puo'
superare  gli  anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite
e' detratta in ogni caso dall'arresto".
  "Art.  135.  - (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). -
Quando,   per  qualsiasi  effetto  giuridico,  si  deve  eseguire  un
ragguaglio  fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo
calcolando  venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire,
di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".
  "Art.  136.  -  (Modalita' di conversione di pene pecuniarie). - Le
pene  della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilita' del
condannato, si convertono a norma di legge".