Art. 102. (Conversione di pene pecuniarie) Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilita' del condannato si convertono nella liberta' controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa puo' essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo. Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo. Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della liberta' controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.