Art. 102. 
                  (Conversione di pene pecuniarie) 
 
  Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per  insolvibilita'
del condannato  si  convertono  nella  liberta'  controllata  per  un
periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. 
  Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia  superiore
ad un milione, la stessa puo'  essere  convertita,  a  richiesta  del
condannato, in lavoro sostitutivo. 
  Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o  frazione
di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta'
controllata e cinquantamila lire, o frazione di  cinquantamila  lire,
per un giorno di lavoro sostitutivo. 
  Il condannato puo' sempre far cessare la pena  sostitutiva  pagando
la multa o l'ammenda, dedotta la  somma  corrispondente  alla  durata
della  liberta'  controllata  scontata  o  del   lavoro   sostitutivo
prestato.