Art. 103. 
 (Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie) 
 
  Quando  le  pene   pecuniarie   debbono   essere   convertite   per
insolvibilita' del condannato la durata  complessiva  della  liberta'
controllata non puo'  superare  un  anno  e  sei  mesi,  se  la  pena
convertita e' quella della multa, e nove mesi, se la pena  convertita
e' quella dell'ammenda. 
  La durata complessiva del lavoro sostitutivo non puo'  superare  in
ogni caso i sessanta giorni.