Art. 103. (Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie) Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilita' del condannato la durata complessiva della liberta' controllata non puo' superare un anno e sei mesi, se la pena convertita e' quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita e' quella dell'ammenda. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non puo' superare in ogni caso i sessanta giorni.