Art. 104.
    (Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale)

  Gli  articoli  163, 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai
seguenti:
  "Art.   163.   -  (Sospensione  condizionale  della  pena).  -  Nel
pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un
tempo  non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o
congiunta  alla  pena  detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo
135,  sia  equivalente ad una pena privativa della liberta' personale
per  un  tempo  non  superiore, nel complesso, a due anni, il giudice
puo'  ordinare  che  l'esecuzione  della  pena rimanga sospesa per il
termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e di due anni se
la condanna e' per contravvenzione.
  Se  il reato e' stato commesso da un minore degli anni diciotto, la
sospensione   puo'  essere  ordinata  quando  si  infligga  una  pena
restrittiva della liberta' personale non superiore a tre anni, ovvero
una  pena  pecuniaria  che,  sola  o  congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata  a  norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena
privativa  della  liberta'  personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a tre anni.
  Se  il  reato  e'  stato commesso da persona di eta' superiore agli
anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli
anni settanta, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga
una  pena  restrittiva  della  liberta' personale non superiore a due
anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena   detentiva  e  ragguagliata  a  norma  dell'articolo  135,  sia
equivalente  ad  una  pena  privativa della liberta' personale per un
tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi".
  "Art.  175.  -  (Non  menzione  della  condanna nel certificato del
casellario giudiziale). - Se, con una prima condanna, e' inflitta una
pena  detentiva  non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria
non   superiore  a  un  milione,  il  giudice,  avuto  riguardo  alle
circostanze indicate nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza che
non  sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale,  spedito  a  richiesta  di  privati,  non  per ragione di
diritto elettorale.
  La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando
e'  inflitta  congiuntamente  una  pena detentiva non superiore a due
anni  ed  una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo
135  e  cumulata  alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il
condannato  della  liberta'  personale  per  un tempo non superiore a
trenta mesi.
  Se  il  condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di
non fare menzione della condanna precedente e' revocato.
  Le  disposizioni  di  questo  articolo non si applicano quando alla
condanna conseguono pene accessorie".
  "Art.  237.  - (Cauzione di buona condotta). - La cauzione di buona
condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende,
di  una somma non inferiore a lire duecentomila, ne' superiore a lire
quattro milioni.
  In  luogo  del  deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia
mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
  La  durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un
anno, ne' superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione
fu prestata".