Art. 107. (Determinazione delle modalita' di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda) Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato. Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della liberta' controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresi' le modalita' di esecuzione della liberta' controllata a norma dell'articolo 62. Il magistrato di sorveglianza determina le modalita' di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalita' di esecuzione del lavoro sostitutivo e' immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.