Art. 107. 
(Determinazione delle modalita' di esecuzione delle pene  conseguenti
            alla conversione della multa o dell'ammenda) 
 
  Il pubblico ministero o  il  pretore  competente  per  l'esecuzione
trasmette  copia  del  provvedimento  di   conversione   della   pena
pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di  residenza  del
condannato. 
  Il  magistrato  di  sorveglianza,  sentito  il  condannato  stesso,
dispone l'applicazione della liberta' controllata  o  lo  ammette  al
lavoro sostitutivo; determina altresi'  le  modalita'  di  esecuzione
della liberta' controllata a norma dell'articolo 62. 
  Il magistrato di sorveglianza determina le modalita' di  esecuzione
del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine  iniziale,  sentito  ove
occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze  di  lavoro,
di studio, di famiglia e di salute del condannato  ed  osservando  le
disposizioni del capo II-bis del titolo  II  della  legge  26  luglio
1975, n. 354. 
  L'ordinanza con cui sono stabilite le modalita' di  esecuzione  del
lavoro  sostitutivo  e'  immediatamente  trasmessa   all'ufficio   di
pubblica sicurezza del comune in cui  il  condannato  risiede  o,  in
mancanza  di   questo,   al   comando   dell'Arma   dei   carabinieri
territorialmente competente. 
  Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni  degli  articoli
64, 65, 68 e 69.