Art. 108. 
(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti  alla
              conversione della multa o della ammenda) 
 
  Quando e' violata anche solo una delle prescrizioni  inerenti  alla
liberta'  controllata,  ivi  comprese  quelle  inerenti   al   lavoro
sostitutivo, conseguenti alla  conversione  di  pene  pecuniarie,  la
parte di liberta' controllata o  di  lavoro  sostitutivo  non  ancora
eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto,
a  seconda  della  specie  della  pena   pecuniaria   originariamente
inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 67. 
  Gli  ufficiali  e  gli  agenti  della  polizia  giudiziaria  devono
informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso
la ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni violazione  da  parte
del condannato delle prescrizioni impostegli. 
  Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti  alla  sezione  di
sorveglianza, la quale, compiuti ove  occorra  sommari  accertamenti,
provvede con ordinanza alla conversione  prevista  dal  primo  comma,
osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II  della  legge
26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza di conversione  e'  trasmessa  al
pubblico ministero competente, il quale provvede mediante  ordine  di
carcerazione.