Art. 109.
         (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie)

 Dopo l'articolo 388-bis del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art.   388-ter.   -   (Mancata   esecuzione   dolosa  di  sanzioni
pecuniarie).  - Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o
di  una  ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie,
sui  propri  o  sugli  altrui  beni,  atti  simulati o fraudolenti, o
commette  allo  stesso  scopo  altri  fatti  fraudolenti,  e' punito,
qualora  non  ottemperi  nei  termini  all'ingiunzione  di  pagamento
contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".