Art. 11. 
 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni ammistrative pecuniarie) 
 
  Nella  determinazione  della  sanzione  amministrativa   pecuniaria
fissata dalla legge tra un limite  minimo  ed  un  limite  massimo  e
nell'applicazione  delle  sanzioni  accessorie  facoltative,  si   ha
riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente
per  la  eliminazione  o   attenuazione   delle   conseguenze   della
violazione,  nonche'  alla  personalita'  dello  stesso  e  alle  sue
condizioni economiche.