Art. 111.
                     (Disposizioni transitorie)

  Le  norme  sulla  conversione delle pene pecuniarie si applicano ai
reati  commessi  successivamente all'entrata in vigore della presente
legge.
  In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la
pena  della  multa  inflitta,  anche  congiuntamente  a  quella della
reclusione,  per  reati  commessi prima della entrata in vigore della
presente  legge,  si  estingue  col decorso del termine di dieci anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la
sentenza  di  condanna  e  divenuta irrevocabile successivamente alla
data  di  entrata in vigore della presente legge, la pena della multa
si  estingue  col  decorso  di  dieci anni dal passaggio in giudicato
della sentenza.