Art. 113. 
                   (Aumento delle pene pecuniarie) 
 
  Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale
o dalle leggi speciali, nonche' le sanzioni pecuniarie comminate  per
le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate  per
effetto della legge 12 luglio 1961, n.  603,  sono  moltiplicate  per
cinque. 
  Sono altresi' moltiplicate per cinque le pene pecuniarie  comminate
per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947
e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603. 
  Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in
vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino  al  31  dicembre
1970 sono moltiplicate per tre. 
  Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo
il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975,  ad  eccezione  delle
leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed  imposte  indirette
sugli affari, sono moltiplicate per due. 
  Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei  commi  precedenti,
la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a  lire
quattromila o nel massimo a lire diecimila, i  limiti  edittali  sono
elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila.