Art. 114. (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie) Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali. Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila sono elevate, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.