Art. 114. 
         (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie) 
 
  Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano  a  tutte  le
sanzioni  amministrative  pecuniarie  originariamente  previste  come
sanzioni penali. 
  Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo  a
lire quattromila  o  nel  massimo  a  lire  diecimila  sono  elevate,
rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila. 
  Le disposizioni  dei  precedenti  commi  si  applicano  anche  alle
violazioni finanziarie.