Art. 116. 
      (Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale) 
 
  Gli articoli 196 e  197  del  codice  penale  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  "Art. 196. -  (Obbligazione  civile  per  le  multe  e  le  ammende
inflitte a persona dipendente).  -  Nei  reati  commessi  da  chi  e'
soggetto all'altrui autorita',  direzione  o  vigilanza,  la  persona
rivestita dell'autorita', o incaricata della direzione  o  vigilanza,
e' obbligata, in caso di insolvibilita' del condannato, al  pagamento
di una somma pari all'ammontare della multa o  dell'ammenda  inflitta
al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era
tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. 
  Qualora la persona preposta risulti insolvibile,  si  applicano  al
condannato le disposizioni dell'articolo 136". 
  "Art. 197. - (Obbligazione civile delle persone giuridiche  per  il
pagamento delle multe  e  delle  ammende).  -  Gli  enti  forniti  di
personalita' giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le  province
ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne
abbia la rappresentanza, o  l'amministrazione,  o  sia  con  essi  in
rapporto  di  dipendenza,  e  si  tratti  di  reato  che  costituisca
violazione  degli  obblighi  inerenti  alla  qualita'  rivestita  dal
colpevole,  ovvero  sia   commesso   nell'interesse   della   persona
giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilita' del
condannato,  di  una  somma  pari   all'ammontare   della   multa   o
dell'ammenda inflitta. 
  Se tale obbligazione non puo' essere  adempiuta,  si  applicano  al
condannato le disposizioni dell'articolo 136".