Art. 122.
(Decadenza dalla potesta' dei genitori    e   sospensione   dal   suo
                             esercizio)

  L'articolo 34 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  34.  -  (Decadenza dalla potesta' dei genitori e sospensione
dall'esercizio  di  essa).  -  La legge determina i casi nei quali la
condanna importa la decadenza dalla potesta' dei genitori.
  La  condanna  per  delitti  commessi  con  abuso della potesta' dei
genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo
di tempo pari al doppio della pena inflitta.
  La   decadenza   dalla  potesta'  dei  genitori  importa  anche  la
privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio
in  forza  della  potesta' di cui al titolo IX del libro I del codice
civile.
  La  sospensione  dall'esercizio della potesta' dei genitori importa
anche  l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi
diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme
del titolo IX del libro I del codice civile".