Art. 123. 
(Sospensione dall'esercizio  degli  uffici  direttivi  delle  persone
                     giuridiche e delle imprese) 
 
  Dopo l'articolo 35 del codice penale e' inserito il seguente: 
  "Art. 35-bis. - (Sospensione dall'esercizio degli uffici  direttivi
delle  persone  giuridiche  e  delle  imprese).  -   La   sospensione
dall'esercizio degli uffici  direttivi  delle  persone  giuridiche  e
delle imprese priva il  condannato  della  capacita'  di  esercitare,
durante  la  sospensione,  l'ufficio  di   amministratore,   sindaco,
liquidatore e direttore generale,  nonche'  ogni  altro  ufficio  con
potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. 
  Essa non puo' avere una durata  inferiore  a  quindici  giorni  ne'
superiore a due anni e consegue  ad  ogni  condanna  all'arresto  per
contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri
inerenti all'ufficio".