Art. 126.
    (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative)

  Dopo l'articolo 162 del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art.  162-bis.  - (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene
alternative).   -   Nelle  contravvenzioni  per  le  quali  la  legge
stabilisce  la  pena  alternativa  dell'arresto  o  dell'ammenda,  il
contravventore  puo' essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del
dibattimento,  ovvero  prima  del  decreto  di  condanna,  una  somma
corrispondente  alla  meta'  del massimo dell'ammenda stabilita dalla
legge   per   la   contravvenzione   commessa   oltre  le  spese  del
procedimento.
  Con  la  domanda  di oblazione il contravventore deve depositare la
somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda.
  L'oblazione  non  e'  ammessa  quando ricorrono i casi previsti dal
terzo  capoverso  dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo
105, ne' quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato
eliminabili da parte del contravventore.
  In  ogni  altro  caso  il  giudice puo' respingere con ordinanza la
domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravita' del fatto.
  La domanda puo' essere riproposta sino all'inizio della discussione
finale del dibattimento di primo grado.
  Il  pagamento  delle  somme indicate nella prima parte del presente
articolo estingue il reato".