Art. 129.
                  (Inosservanza di pene accessorie)

  L'articolo 389 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  389. - (Inosservanza di pene accessorie). - Chiunque, avendo
riportato   una   condanna  da  cui  consegue  una  pena  accessoria,
trasgredisce  agli  obblighi  o  ai  divieti inerenti a tale pena, e'
punito con la reclusione da due a sei mesi.
  La  stessa  pena  si  applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai
divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".