Art. 13.
                       (Atti di accertamento)

  Gli  organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni
per  la  cui  violazione  e'  prevista la sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma di denaro possono, per l'accertamento delle
violazioni   di   rispettiva   competenza,  assumere  informazioni  e
procedere  a  ispezioni  di  cose  e  di luoghi diversi dalla privata
dimora,  a  rilievi  segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni
altra operazione tecnica.
  Possono  altresi'  procedere  al sequestro cautelare delle cose che
possono  formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i
limiti  con  cui  il codice di procedura penale consente il sequestro
alla polizia giudiziaria.
  E'  sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante
posto  in  circolazione  senza  essere  coperto  dalla  assicurazione
obbligatoria  e  del  veicolo  posto in circolazione senza che per lo
stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
  All'accertamento   delle   violazioni   punite   con   la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere
anche  gli  ufficiali  e  gli agenti di polizia giudiziaria, i quali,
oltre  che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono
procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di  prova,  a  perquisizioni  in luoghi diversi dalla privata dimora,
previa   autorizzazione   motivata  del  pretore  del  luogo  ove  le
perquisizioni  stesse  dovranno  essere  effettuate.  Si applicano le
disposizioni  del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo
comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.
  E'  fatto  salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti.