Art. 130.
(Modifiche  dell'articolo  200  del  codice  di  procedura  penale in
      materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio)

  Dopo  il  primo  comma  dell'articolo  200  del codice di procedura
penale e' inserito il seguente:
  "L'impugnazione   dell'ordinanza   che   decide  sulla  domanda  di
oblazione  puo' essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la
sentenza".