Art. 131.
(Applicazione provvisoria di pene   accessorie   o   di   misure   di
                             sicurezza)

  L'articolo  301  del  codice  di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  301.  -  (Applicazione  provvisoria  di pene accessorie o di
misure   di  sicurezza).  -  L'applicazione  provvisoria  delle  pene
accessorie, nei casi consentiti dalla legge, e' disposta dal giudice,
anche   d'ufficio,   con   decreto   motivato,   in  qualunque  stato
dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non
e'  possibile,  dopo  la  emissione  di  un  mandato.  Il  decreto e'
immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione.
  Le  stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria
delle misure di sicurezza.
  Contro   il   provvedimento  del  giudice  istruttore  che  dispone
l'applicazione  provvisoria  della  pena accessoria o della misura di
sicurezza  o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il
procuratore  della  Repubblica,  il procuratore generale e l'imputato
possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte
di appello.
  Contro  il  provvedimento  emesso  dalla  sezione  istruttoria puo'
essere proposto ricorsa per cassazione.
  L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".