Art. 132. (Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza) Dopo l'ultimo comma dell'articolo 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi: "Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello e' proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".