Art. 132.
(Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in
materia di provvedimenti   per  l'applicazione  provvisoria  di  pene
                accessorie o di misure di sicurezza)

  Dopo  l'ultimo  comma  dell'articolo  400  del  codice di procedura
penale sono aggiunti i seguenti commi:
  "Si  applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo
comma  dell'articolo  301; contro il provvedimento emesso dal pretore
l'appello  e'  proposto  dinanzi  al  giudice  istruttore;  contro la
decisione  emessa  dal  giudice  istruttore  in grado di appello puo'
essere proposto ricorso per cassazione.
  L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".