Art. 134. (Appello contro sentenze del pretore) L'articolo 512 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 512. (Appello contro sentenze del pretore). - Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale: 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale; 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza; 3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa l'oblazione".