Art. 134. 
                (Appello contro sentenze del pretore) 
 
  L'articolo 512 del codice di procedura  penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 512. (Appello contro  sentenze  del  pretore).  -  Contro  le
sentenze del pretore possono appellare al tribunale: 
    1)  l'imputato  nel  caso  di  condanna   per   delitto   o   per
contravvenzione punita con pena alternativa o per  la  quale  non  e'
ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore
abituale o professionale; 
    2) l'imputato  nel  caso  di  proscioglimento  da  delitto  o  da
contravvenzione  per  la  quale   la   legge   stabilisce   la   pena
dell'arresto,  qualora  il  proscioglimento   sia   pronunciato   per
estinzione del reato  a  seguito  di  giudizio  di  comparazione  tra
circostanze o per  insufficienza  di  prove  o  per  concessione  del
perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile
o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato,  se
e' stata applicata  o  puo',  con  provvedimento  successivo,  essere
applicata una misura di sicurezza; 
    3) il rappresentante  del  pubblico  ministero  nel  dibattimento
davanti al pretore e il procuratore  della  Repubblica  nel  caso  di
proscioglimento,  se  l'imputazione  riguardava  un  delitto  o   una
contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso  di  condanna  per
delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o  per
la quale non e' ammessa l'oblazione".