Art. 136. 
(Modifiche dell'articolo  522  del  codice  di  procedura  penale  in
                  materia di questioni di nullita') 
 
  All'articolo 522 del codice di procedura penale e' aggiunto in fine
il seguente comma: 
  "Quando il giudice  di  primo  grado  ha  respinto  la  domanda  di
oblazione,  il  giudice  di  appello,  se  riconosce   erronea   tale
decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un
termine massimo non superiore a dieci giorni per il  pagamento  delle
somme dovute. Se il pagamento avviene  nel  termine,  il  giudice  di
appello pronuncia sentenza di proscioglimento".