Art. 136. (Modifiche dell'articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullita') All'articolo 522 del codice di procedura penale e' aggiunto in fine il seguente comma: "Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento".