Art. 137.
(Modifiche  dell'articolo  604  del  codice  di  procedura  penale in
        materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario)

  Nell'articolo  604 del codice di procedura penale, al capoverso del
numero   1,  dopo  le  parole:  "Non  sono  iscritti  nel  casellario
giudiziale:   le   sentenze  e  i  decreti  di  condanna  concernenti
contravvenzioni  per  le  quali  e'  ammessa  la  definizione  in via
amministrativa  o l'oblazione, salvo che", sono inserite le seguenti:
"si   tratti  di  contravvenzioni  punite  con  la  pena  alternativa
dell'arresto o dell'ammenda o che".