Art. 138.
(Modifiche alle   disposizioni  di  attuazione,  di  coordinamento  e
             transitorie del codice di procedura penale)

  Dopo  l'articolo  48 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602,
sono inseriti i seguenti articoli:
  "Art.  48-bis.  -  Quando  sono  state sequestrate cose che possono
essere  restituite  previa  esecuzione di specifiche prescrizioni, il
giudice,   se  l'interessato  consente,  ne  ordina  la  restituzione
impartendo  le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione
o  malleveria  a  garanzia  della  esecuzione  delle prescrizioni nel
termine stabilito.
  Scaduto  il  termine,  se  le  prescrizioni  non sono adempiute, il
giudice provvede ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 345 del
codice di procedura penale".
  "Art.   48-ter.   -   Nei   casi   previsti  dall'ultimo  capoverso
dell'articolo  345 e dal primo capoverso dell'articolo 625 del codice
di  procedura  penale,  il giudice, prima di ordinare la vendita o la
distruzione  delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalita'
di  cui  agli  articoli  304-bis  e  304-ter  del codice di prosedura
penale,  il  prelievo  di campioni, quando cio' e' possibile ed utile
per l'ulteriore corso del procedimento".