Art. 14. 
                   (Contestazione e notificazione) 
 
  La  violazione,  quando  e  possibile,   deve   essere   contestata
immediatamente tanto al trasgressore  quanto  alla  persona  che  sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa. 
  Se non e' avvenuta la  contestazione  immediata  per  tutte  o  per
alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati  residenti  nel
territorio della Repubblica entro il termine di novanta  giorni  e  a
quelli residenti all'estero  entro  il  termine  di  trecentosessanta
giorni dall'accertamento. 
  Quando  gli  atti   relativi   alla   violazione   sono   trasmessi
all'autorita'    competente    con    provvedimento    dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al  comma  precedente  decorrono  dalla
data della ricezione. 
  Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si
applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni  caso
la notificazione puo' esse effettuata, con le modalita' previste  dal
codice   di   procedura   civile,    anche    da    un    funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. 
  Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la  dimora  o  il
domicilio non siano noti, la notifica non  e'  obbligatoria  e  resta
salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla  scadenza
del termine previsto  nel  secondo  comma  dell'articolo  22  per  il
giudizio di opposizione. 
  L'obbligazione di pagare la  somma  dovuta  per  la  violazione  si
estingue per  la  persona  nei  cui  confronti  e'  stata  omessa  la
notificazione nel termine prescritto.