Art. 140.
(Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari,
circolari e su titoli  speciali  dell'istituto  di  emissione,  e dei
                   Banchi di Napoli e di Sicilia)

  Dopo l'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e'
inserito il seguente:
  "Art.  116-bis  -  Chiunque,  avendo  riportato  la pena accessoria
prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa
inerenti e' punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai
sensi dell'articolo 389 del codice penale.
  Si  applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire
centomila  a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere
assegni  bancari  e  postali,  commette  uno dei delitti previsti dai
numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente.
  La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di
emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni".