Art. 147.
(Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di
accettazione di retribuzione  non  dovuta  da parte di amministratore
               giudiziario o commissario governativo)

  Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
  "Nei  casi  piu'  gravi puo' inoltre essere disposta l'interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".